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Solo interessi legali alla Banca senza consenso scritto

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Solo interessi legali alla Banca senza consenso scritto

 

Con la recente decisione del 7 marzo 2017 n. 5609, la Cassazione ha escluso l’applicazione degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta: “infatti, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa“.

Tale condizione, prima suscettibile di interpretazione “estensiva”, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto bancario (Cass. n. 2072/2013; Cass. n. 12276/2010).

La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta, dunque, la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi l e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi ultralegali percepiti.

Chiedete quindi alla vostra Banca copia di ciò che è stato da voi firmato e non fermatevi alle parole.

AVV. PAOLO TESSARI