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Attribuzione del cognome materno – Sentenza della Corte Costituzionale

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Attribuzione del cognome materno – Sentenza della Corte Costituzionale

Attribuzione del cognome materno – Sentenza della Corte Costituzionale

Ricordiamo che, con la Sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286, è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 237, 262 e 299 del Codice civile, e norme conseguenti, nella parte in cui non consentono ai genitori, i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno. Con la sentenza in questione è stato rimosso dal nostro ordinamento un uso antico , in base al quale, al momento della nascita del figlio, gli veniva automaticamente attribuito il cognome paterno, salvo i casi di riconoscimento effettuato dalla sola madre. Con la circolare n. 1/2017, il Ministero dell’Interno invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale e al contempo evidenzia come la stessa porti ad una sostanziale innovazione della disciplina in materia di attribuzione del cognome e precisa che l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione. Questa Circolare apre una strada nuova ed inesplorata per gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno garantirne l’applicazione immediata per la tutela del “diritto all’identità personale” che è stato il motivo dominante che ha portato la Corte Costituzionale per la sua pronuncia. Da un punto di vista pratico si può affermare che, da subito, i genitori potranno attribuire al figlio nato o adottato il cognome materno in aggiunta al cognome paterno purché entrambi manifestino l’accordo in tal senso. In mancanza dell’accordo la Corte precisa che si continuerà ad applicare la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.